Il testamento

  • Il testamento

Il testamento è un documento scritto e sempre successivamente revocabile con il quale un soggetto provvede a destinare i propri beni (o parte di essi) per il momento in cui avrà cessato di vivere.

Si tratta di un atto di natura personalissima, non delegabile e nella cui redazione si devono evitare interferenze di qualunque genere.

Attraverso tale strumento una persona può disciplinare, con taluni limiti, l’attribuzione o la suddivisione del proprio patrimonio diversamente da quanto previsto dal Codice Civile in assenza di disposizioni espresse del testatore.

Il testamento può contenere anche solamente disposizioni di carattere non patrimoniale (quali, per esempio, il riconoscimento di un figlio naturale oppure disposizioni per l’anima).
E’ vietato (art. 589 del codice civile) che due persone redigano il proprio testamento nello stesso documento.

Le tipologie di testamento ordinarie che la Legge Italiana prevede sono tre:
- Testamento olografo, disciplinato dall’articolo 602 del Codice Civile;
- Testamento pubblico, disciplinato dall’articolo 603 del Codice Civile;
- Testamento segreto, disciplinato dagli articoli 604 e seguenti del Codice Civile.

Possono disporre per testamento, in una delle tre forme sopra citate, le persone che abbiamo raggiunto la maggiore età e che non si trovino in stato di incapacità di intendere e volere, come ad es. gli interdetti o i soggetti in stato di incapacità naturale, anche momentanea.

Il testamento olografo
I requisiti di forma del testamento olografo sono i seguenti:
- l’autografia: è la scrittura dell’atto in tutte le sue parti ad opera del testatore, senza l’ausilio di mezzi meccanici o di terzi. La scrittura autografa può essere fatta con qualsiasi mezzo (penna, matita, carbone, gesso, ecc.) e su qualunque materia (carta, stoffa, legno, pietra), purché idonea a riceverla. Il testamento olografo può anche contenere segni geometrici ove ritenuti indispensabili e necessari dal testatore ed inseriti in un contesto chiaro; assumere la forma di una lettera, laddove siano chiaramente espresse le ultime volontà del testatore.
- la data: secondo il disposto dell’art. 602, 3° comma c.c., il testamento “deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno”. La sua funzione è quella di indicare l’esatto momento cronologico in cui il testamento è stato redatto, indispensabile per stabilire quale sia il documento efficace in presenza di più testamenti redatti in momenti diversi o per valutare, se al momento della stesura delle ultime volontà, il testatore fosse capace di intendere e di volere.
La data del testamento olografo può essere apposta in ogni parte della scheda, poiché la legge non prescrive che essa debba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà.
la sottoscrizione: è il terzo requisito di forma richiesto per il testamento olografo. Essa indica il soggetto che ha scritto il testamento e deve essere apposta di proprio pugno dal testatore alla fine delle disposizioni. La sottoscrizione non deve essere necessariamente composta da nome e cognome, l’essenziale è che individui con certezza la persona del testatore. Può quindi essere sostituita anche da un soprannome, da uno pseudonimo, o da una sigla se questa è inequivocabilmente riconducibile al suo autore.

Il testamento pubblico
Viene redatto dal Notaio per atto pubblico, ed ha quindi l'efficacia tipica di questi atti: fa piena prova di quanto si è svolto davanti al Notaio sino a querela di falso.

I requisiti sono:
- la dichiarazione delle volontà del testatore rese al Notaio alla presenza di due testimoni;
- la redazione scritta da parte del Notaio delle dichiarazioni espresse dal testatore;
- la lettura del testamento da parte del Notaio al testatore in presenza dei testimoni. Anche di queste formalità è fatta menzione nel testamento;
- l’ indicazione del luogo, della data del ricevimento e dell'ora della sottoscrizione;
- la sottoscrizione del testatore, dei testimoni e del Notaio.

Qualora il testatore non sia in grado di sottoscrivere o possa farlo solo con grave difficoltà, il Notaio farà menzione di questa eventualità nel testamento, mentre se il testatore non sa leggere i testimoni dovranno essere quattro al posto di due.

Il testamento segreto
E’ una forma intermedia tra il testamento pubblico e il testamento olografo: del testamento olografo conserva la caratterista della segretezza, ma l'intervento del notaio dà la certezza che l'atto non sarà alterato o distrutto da estranei, come accade nel testamento pubblico.
Il testatore consegna al notaio la scheda testamentaria che contiene le disposizioni testamentarie; a differenza di quanto accade per il testamento olografo, questa scheda può essere redatta anche da un terzo o con mezzi meccanici; deve, però, essere comunque sottoscritta dal testatore. Il testamento segreto non può essere redatto da chi non sa leggere.
Redatta la scheda testamentaria con le modalità viste sopra, il testatore la consegna sigillata al notaio in presenza di due testimoni.
Sulla scheda testamentaria il notaio vi appone l'atto di ricevimento. Questo è sottoscritto dal notaio, dal testatore e dai due testimoni.
Su questo atto è apposta la data che prevale su quella eventualmente apposta nella scheda testamentaria.
Il testamento segreto può essere ritirato in qualsiasi momento dal suo autore; in tal caso il notaio redige un verbale di restituzione.

Adempimenti successivi al decesso del testatore.
Al momento del decesso di una persona che ha stilato un testamento, sia esso olografo, pubblico o segreto, è necessario preliminarmente procurarsi un estratto dell’atto di morte.
Nel caso del testamento olografo, occorre portare sia l’estratto dell’atto di morte che la scheda testamentaria ad un notaio per la pubblicazione. Con la formalità del verbale di pubblicazione, il testamento olografo assume la capacità di produrre i propri effetti. Inutile precisare che affidare il testamento olografo a persona fidata ovvero custodirlo in modo congruo, in modo che possa essere ritrovato dopo il decesso, costituisce una cautela rilevante se si vuole che le proprie volontà vengano rispettate.
In caso invece di testamento pubblico o segreto, occorrerà portare a conoscenza del Notaio che ha presso di sé il documento, l’avvenuto decesso della persona che l’ha redato, consegnando l’estratto dell’atto di morte; il notaio curerà la pubblicazione del testamento pubblico o l’apertura del testamento segreto.

Revocabilità del testamento.
Caratteristica essenziale del testamento è la sua revocabilità. Il testatore ha pieno diritto di “cambiare idea” rispetto alle proprie decisioni e, quindi, di imprimere sorte diversa al patrimonio di cui dispone.
Tale facoltà non può essere oggetto di rinuncia, una espressa manifestazione di volontà in tal senso non avrebbe effetto alcuno.
È importante sottolineare che non sussiste una “classifica” di importanza dei testamenti che si basa sulla forma utilizzata, pertanto per revocare e privare di efficacia un testamento pubblico è sufficiente anche un testamento olografo.
La revocazione può essere espressa o tacita.
È espressa quando è contenuta in un nuovo testamento valido oppure quando, in un atto ricevuto da notaio, alla presenza di due testimoni, il soggetto dichiara di revocare un precedente testamento.
È tacita quando viene redatto un testamento successivo non compatibile con le disposizioni precedenti, quando il testamento olografo o il testamento segreto ritirato dal Notaio presso il quale era stato depositato, vengono distrutti volontariamente dal testatore.
È possibile anche revocare la revoca di un testamento.